Lo Statuto

STATUTO “Associazione Alberto Ablondi”

Art. 1. – Costituzione e scopo

  1. E’ costituita l’Associazione “Alberto Ablondi”, avente lo scopo di custodire, mantenere viva e trasmettere la memoria del percorso umano, intellettuale, cristiano e pastorale del
    Vescovo Alberto e la sua testimonianza ecclesiale di servizio all’attuazione del Concilio Vaticano II, con specifica attenzione alla trasmissione della Parola, alla sinodalità, alla valorizzazione del laicato, al dialogo con la società e le istituzioni civili, al dialogo ecumenico ed interreligioso. L’Associazione ritiene che la memoria di tale testimonianza possa contribuire alla vita della Chiesa, a partire da quella che è in Livorno, e dell’intera
    società.
  2. L’associazione è un’associazione di fatto e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II , art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Attività

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione promuove varie attività, tra le quali, in particolare:
  • attività di studio e di ricerca;
  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, attività di formazione;
  • attività divulgative ed editoriali.

Art. 3. – Sede

  1. L’Associazione ha sede legale provvisoriamente in via A. Nicolodi, 43 int.7

Art. 4. – Soci.

  1. L’associazione è aperta a tutti coloro che, maggiorenni, sono interessati alla realizzazione dello scopo e intendono operare per la loro realizzazione.
  2. Sono soci le persone o gli enti che, ammessi secondo le modalità previste nel presente statuto, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
  3. I Soci singoli sono suddivisi in ordinari e sostenitori.
  4. La quota associativa può variare a seconda della qualità del socio.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, sollevandoli dal pagamento della quota annuale.
  6. L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci dal Consiglio direttivo.

Art. 5. – Diritti e doveri dei soci

  1. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
  2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  3. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al decoro o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo potrà applicare una delle seguenti sanzioni:
    richiamo, diffida, espulsione.

Art. 6. – Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    • beni immobili e mobili;
    • contributi dei soci;
    • donazioni e lasciti;
    • rimborsi;
    • proventi di pubblicazioni;
    • attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
  2. I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari decisi dall’assemblea, che ne determina anche l’ammontare.
  3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti devono essere accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
  4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7. – Anno finanziario e bilancio

  1. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’Assemblea ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 8. – Organi dell’associazione.

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei soci
    • il Consiglio direttivo
    • il Presidente

Art. 9. – Assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci è il luogo fondamentale di partecipazione alla vita dell’associazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
  2. E’ composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta dal Consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.
  3. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
  4. La convocazione deve essere fatta con avviso pubblico inserito nell’organo dell’associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e portato a conoscenza dei soci in via telematica tramite email, anche non certificata, all’indirizzo fornito in sede di iscrizione o successivamente comunicato.

Art. 10. – Compiti dell’Assemblea.

  1. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
    • approva le modifiche del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi membri;
    • elegge il Consiglio direttivo e, su proposta del consiglio direttivo, il Comitato scientifico, stabilendo per ciascuno di essi il numero minimo e massimo di componenti;
    • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
    • approva il regolamento interno.

Art. 11. – Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell’Associazione, è composto da 3 a 9 membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea fra i soci.
  2. All’interno del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.
  3. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
  4. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno 2 dei componenti o di almeno il 30% dei soci.

Art. 12. – Funzioni del Consiglio direttivo

  1. Nella gestione ordinaria il Consiglio direttivo:
    • delibera sulle richieste di iscrizione dei nuovi soci;
    • predispone gli atti da sottoporre all’assemblea;
    • elabora le proposte per la gestione dell’Associazione;
    • predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
    • individua nell’ambito delle finalità sociali le iniziative per realizzarle;
    • propone all’assemblea la nomina del Comitato Scientifico.

Art. 13. Presidente

  1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
  2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
  3. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14.- Scioglimento dell’associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci in regola con le quote.
  2. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190
    della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 15. – Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
  2. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 16. – Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia